Edilizia libera, CILA, SCIA, e permesso di costruire: differenze e interventi realizzabili
Edilizia libera, CILA, SCIA, e permesso di costruire: differenze e interventi realizzabili
EDILIZIA LIBERA
L'edilizia libera si riferisce alla possibilità di realizzare opere edili necessità di titoli abilitativi, permessi, comunicazioni al Comune o pratiche edilizie. Tali interventi, di norma, riguardano lavori di manutenzione periodica, per cui lo Stato ha semplificato le procedure burocratiche. Di seguito si riportano gli interventi realizzabili in edilizia libera.
1. Manutenzione ordinaria
Comprende lavori di riparazione, sostituzione e rinnovamento relativi a: pavimentazioni esterne e interne, intonaci interni ed esterni, inclusi tinteggiatura e rifacimenti, elementi decorativi delle facciate, lattoneria e impianti di scarico, rivestimenti interni ed esterni, infissi e serramenti interni ed esterni, inferriate e sistemi anti-intrusione, riparazione o adeguamento normativo di scale e parapetti.
2. Pompe di calore
Installazione di pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.
3. Eliminazione delle barriere architettoniche
Interventi che non alterano la sagoma dell'edificio, come rampe e ausili per l'accessibilità.
4. Movimenti di terra
Movimentazione del terreno legata all'attività agricola o ad esigenze temporanee.
5. Serre mobili stagionali
Installazione di strutture agricole mobili e prive di fondazioni.
6. Pavimentazione di aree pertinenziali
Interventi su aree esterne, senza impermeabilizzazione del suolo.
7. Aree ludiche ed elementi di arredo
Realizzazione di giochi, spazi di svago o arredi senza opere murarie.
8. Manufatti leggeri in strutture ricettive
Installazioni temporanee per esigenze stagionali o economiche.
9. Opere contingenti temporanee
Realizzazioni per manifestazioni o eventi di durata massima di 90 giorni.
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORO ASSEVERATA - CILA
La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è una pratica edilizia per consentire interventi su immobili senza modifiche strutturali, evitando la necessità di permessi di costruire o SCIA. È regolata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 e richiede l’asseverazione di un tecnico abilitato per attestare la conformità a norme edilizie, urbanistiche e di sicurezza.
Quando si usa la CILA:
Manutenzioni straordinarie senza modifiche strutturali (es. rifacimento bagno, impianti);
Modifiche interne, frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliari senza variazione di volumetria o destinazione d’uso;
Lavori che non ricadono in edilizia libera, SCIA o permesso di costruire.
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SCIA
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) rappresenta uno strumento amministrativo che permette di avviare interventi edilizi senza dover attendere il rilascio di un permesso da parte della Pubblica Amministrazione. Questa procedura è utilizzabile per determinate tipologie di lavori, a patto che vengano rispettate tutte le normative vigenti.
Avvio e Tempistiche dei Lavori
La SCIA consente di avviare i lavori immediatamente dopo la sua presentazione, senza dover attendere ulteriori autorizzazioni, salvo nei casi in cui siano richiesti atti di assenso specifici. Tra questi rientrano ad esempio l’Autorizzazione paesaggistica, per interventi in aree soggette a vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali e l’Autorizzazione del Genio Civile, per lavori che coinvolgono strutture portanti o opere di particolare rilevanza strutturale.
In tali situazioni, i lavori potranno iniziare solo dopo il rilascio degli atti necessari.
Durata della SCIA
Una volta presentata la SCIA, i lavori devono essere completati entro tre anni dalla data di inizio. Se l’intervento non viene ultimato entro questo termine, sarà necessario presentare una nuova SCIA per proseguire.
Interventi Soggetti a SCIA
Ecco i principali interventi edilizi che possono essere realizzati mediante SCIA:
1. Superamento delle barriere architettoniche
Interventi per adeguare immobili alle esigenze delle persone con disabilità, anche se comportano aumento di volumetrie o deroghe agli indici di edificabilità, purché nel rispetto delle normative specifiche.
2. Manutenzione straordinaria
Opere di rinnovo o sostituzione di parti strutturali degli edifici, senza alterarne la volumetria e la sagoma complessiva.
Frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliari, a condizione che volumetria complessiva e destinazione d’uso restino invariate.
3. Restauro e risanamento conservativo
Interventi per conservare l’organismo edilizio, consentendo anche mutamenti di destinazione d’uso compatibili con le caratteristiche strutturali e formali originarie.
4. Interventi pertinenziali
Realizzazione di volumi aggiuntivi fino al 20% della volumetria complessiva, purché all’interno del resede o in aderenza all’edificio principale.
5. Mutamenti rilevanti della destinazione d’uso
Modifiche della destinazione d’uso senza opere edilizie, se l’immobile si trova fuori dalle zone omogenee “A” (centri storici).
6. Demolizioni non contestuali alla ricostruzione
Rimozione di edifici o manufatti senza immediata ricostruzione.
7. Installazione di manufatti per attività specifiche
Esempi includono appostamenti fissi per la caccia o opere antincendio previste da piani regionali.
8. Varianti in corso d’opera
Modifiche apportate durante lavori già autorizzati con permesso di costruire, a condizione che siano conformi alle prescrizioni originarie.
9. Installazione di impianti energetici
Interventi relativi alla produzione, distribuzione e stoccaggio di energia, in base alle normative specifiche.
PERMESSO DI COSTRUIRE
Il permesso di costruire è necessario per lavori che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia significativa del territorio, con un impatto rilevante a livello urbanistico e ambientale.
Interventi principali soggetti a permesso di costruire:
1. Nuova costruzione:
Realizzazione di nuovi edifici o opere che non esistevano in precedenza.
2. Ristrutturazione urbanistica:
Modifica dell’assetto urbanistico di una zona o di un’area del territorio.
3. Ristrutturazione edilizia "pesante":
Interventi che portano a un organismo edilizio in parte o completamente diverso dal precedente, nei seguenti casi:
Modifiche della volumetria complessiva degli edifici.
Mutamento della destinazione d'uso con opere edilizie, o nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” “Centro storico”.
Modifiche della sagoma, della volumetria complessiva o dei prospetti di immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.